I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente. Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.
Si può usufruire dei permessi per partecipare a tutte le attività certificabili, ivi comprese quelle in videoconferenza, connesse alla preparazione di esami o prove, tesi di lauree o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall’ordinamento pubblico.
Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato.
Nell’ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
Al fine di favorire eventuali ulteriori impegni connessi con l’attività di studio, il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del contratto regionale è favorito, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L.
Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un’efficace organizzazione dell’istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo