14 – Richiesta di autorizzazione a svolgere altra attività

Richiesta di autorizzazione a svolgere altra attività (Art. 53 D.L.vo 30 marzo 2001)

    N.B. I campi con (*) sono obbligatori

    Cognome e Nome (*)

    in qualità di

    contratto

    telefono (*)

    email (*)

    L’autorizzazione per lo svolgimento nell’anno scolastico in corso della/e seguente/i attività di carattere temporaneo e occasionale

    Prestazioni di carattere temporaneo e occasionale (specificare la tipologia) (*):

    L’attività verrà svolta a favore dell’Azienda/Ente (*)

    Periodo dal al

    Compenso pari a Euro:

    Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’attività da svolgere non è in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell’Amministrazione e con il buon andamento della stessa.

    Il sottoscritto dichiara che l’attività da svolgere non è in conflitto con gli orari di servizio in quanto verrà svolta al di fuori dei medesimi

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 53 D. L.vo n. 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’ammontare del compenso percepito dovrà essere comunicato all’Amministrazione di appartenenza entro 15 gg. dalla liquidazione dello stesso

    Allega (se posseduto) richiesta da parte dell'ente/azienda

    INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 679/2016)
    Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof. Pollini Stefano, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.
    Finalità del trattamento
    Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:
    1. elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;
    2. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa
    3. tutela dei diritti in sede giudiziaria.
    Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 3 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.

    Controllare attentamente i dati prima dell'invio

    Dopo l'invio il richiedente riceverà una mail di notifica al proprio indirizzo di posta

    NOTA INFORMATIVA ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

    ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE

     Oggetto: Attività incompatibili e attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione – Modalità di richiesta – Autorizzazione

    Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

    La violazione del divieto si configura come giusta causa di recesso o di decadenza dall’impiego.

    In alcuni casi, comunque, il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

    Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:

    • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
    • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
    • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente e addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

    In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

    • l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio insegnante o istruttore di scuola guida);
    • l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
    • l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina e riservata allo Stato.

    Le attività pienamente compatibili che non necessitano di autorizzazione, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%, sono riferibili a:

    • le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc.;
    • le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
    • le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
    • l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
    • la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
    • gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
    • gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
    • la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato).

    Sono compatibili ma devono essere autorizzate le attività riferite a:

    • gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
    • le collaborazioni plurime con altre scuole;
    • la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno e modesto e di tipo non continuativo;
    • l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
    • gli incarichi presso le commissioni tributarie;
    • gli incarichi come revisore contabile.

    L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

    Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito – PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

    Inoltre l’esercizio della libera professione e subordinato anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

    1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
    2. che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

    I limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140. La libera professione e un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio e necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell’ambito dell’attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all’I.V.A. I redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’art. 44 della Legge n. 412/1991.

    Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l’autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.

    I dipendenti in regime di part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

    Infine, i dipendenti in regime di part time con orario non superiore al 50%, se iscritti ad albi professionali, non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove e coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56

    bis dell’art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

    La principale norma di riferimento oggi e l’art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l’Art. 58 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29, cosi come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996.

     Professioni non regolamentate – Titolarità di Partita IVA

    Premesso che i docenti non possono esercitare attività imprenditoriale e pertanto la titolarità di partita IVA può riferirsi esclusivamente all’esercizio della libera professione (cui si applica quanto sopra), va evidenziato che con la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate.

    Le nuove norme definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

    Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

    Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societària o nella forma di lavoro dipendente.

    I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

    Alcuni esempi di tali professioni non regolamentate sono quelli di “cuoco”, “maitre”, “osteopata”, “naturopata”, etc.

    Ad ogni modo, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge.

    In forza di ciò, in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013″.

    L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori di cui al titolo III della parte II del Codice del Consumo, di cui al D. Lgs. n. 206/2005 ed e sanzionato ai sensi del medesimo codice.

    Quindi, a far data dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata (ivi comprese quelle relative alla ristorazione) deve indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura: “Professionista di cui alla legge n.4/2013”. Pertanto il Dirigente Scolastico puo ora concedere l’autorizzazione alla libera professione anche in caso di professionisti non iscritti ad Albi o Ordini. Ovviamente, ai fini della concessione dell’autorizzazione devono altresi sussistere gli altri requisiti previsti dal D. Lgs. n. 297/1994 e cioe che l’esercizio della professione non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio.

    Alla luce della normativa in materia, l’attività svolta da chi sia titolare di partita IVA è incompatibile solo se riferita all’esercizio di una impresa, mentre se trattasi di un’attività professionale ne può essere autorizzato l’esercizio.

    L’autorizzazione all’esercizio della libera professione non va comunicata nell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti.

    Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. n. 662/1996, l’attività lavorativa prestata dal docente in aggiunta a quella intercorrente con l’amministrazione scolastica non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.